Deroghe al numero massimo di tirocinanti

Vengono introdotte delle deroghe alla quota di contingentamento del dieci per cento a favore dei soggetti ospitanti con unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato che abbiano trasformato precedenti rapporti di tirocinio in contratti di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante).

Tali soggetti ospitanti possono, in deroga ai limiti previsti, attivare i seguenti tirocini aggiuntivi:

  • un tirocinio in più se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
  • due tirocini in più se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
  • tre tirocini in più se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
  • quattro tirocini in più se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi vigenti in tema di orario di lavoro (decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario, riposi giornalieri e settimanali, ferie etc.).

La Regione Lombardia si riserva la possibilità di stipulare protocolli d’intesa con i soggetti ospitanti, per l’avvio di progetti sperimentali in tema di tirocini. In questi casi è possibile, anche in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione dei tirocini in apprendistato, derogare ai limiti numerici vigenti.