Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

I tirocini devono essere attuati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008).

Anche rispetto ai tirocinanti, l’azienda ospitante è responsabile, sulla base di quanto concordato nella convenzione, per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nei confronti dei propri lavoratori che siano esposti agli stessi rischi.

La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli Indirizzi Regionali contiene l’esplicitazione della suddivisione degli adempimenti fra azienda ospitante e soggetto promotore, con particolare riferimento alla informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sulla base della valutazione dei rischi riferita alla presenza di tirocinanti, l’azienda ospitante integra il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e adotta le misure di prevenzione e protezione necessarie (es. eventuale sorveglianza sanitaria, consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale etc.)

L’Accordo tra il Ministero del Lavoro e le Regioni del 21 dicembre 2011 e le successive Linee applicative, in attuazione dell‘art. 37 del d.lgs. 81/08 determinano la durata, i contenuti e le modalità della formazione in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e, quindi, anche dei tirocinanti a cui sono equiparati. La normativa fornisce, inoltre, indicazioni puntuali in tema di addestramento per il corretto utilizzo della sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro.

Un approfondimento: Le visite di sorveglianza sanitaria per tirocinanti.