I limiti al numero dei tirocinanti

Per quanto riguarda i limiti numerici di tirocinanti che possono essere presenti in azienda nello stesso periodo, la normativa della Lombardia fissa un quoziente determinato sulla base della forza lavoro presente nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio.

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all’unità maggiore, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:

  • strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un/una solo/a tirocinante;
  • strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
  • strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.

Nel conteggio delle risorse umane, si devono ricomprendere:

  • il o i titolari d’impresa;
  • i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
  • i soci lavoratori di cooperative;

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Gli apprendisti sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane.

 

E se l’azienda opera in più sedi?

Per determinare i limiti quantitativi all’inserimento contestuale di più tirocinanti occorre fare riferimento al concetto di unità produttiva (vd. box), cioè qualsiasi stabilimento o struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo a una frazione o a un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale.

Pertanto il numero massimo di tirocinanti ospitabili deve essere determinato sulla base dell’organico di personale relativo all’unità produttiva alla quale afferisce la sede di svolgimento del tirocinio.

 

IL CONCETTO DI UNITÀ PRODUTTIVA
Per la verifica del numero massimo di tirocinanti che è possibile accogliere in azienda occorre fare riferimento al concetto di unità produttiva.
Non esiste una definizione unica di unità produttiva. Possiamo mutuare quella del Testo Unico sulla Sicurezza (d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni) che definisce come unità produttiva “qualsiasi stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
Questa definizione, peraltro, riprende gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, “per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo a una frazione o a un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale”.
Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un’unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto a una frazione dell’attività produttiva della stessa (Cass. civ., sez. Lavoro 04-10-2004, n. 19837; conforme Cass. civ., sez. Lavoro, 14-06-1999, n. 5892).