I limiti alla cumulabilità delle esperienze di tirocinio

La normativa della Lombardia fissa precise disposizioni in merito alla cumulabilità delle esperienze di tirocinio extracurriculare. In particolare, il soggetto ospitante può realizzare con il/la medesimo/a tirocinante un solo tirocinio extracurriculare. Tale vincolo non si applica ai tirocini curriculari.

Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).

Il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell’ipotesi in cui il/la tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.