Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari (compresi i tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo che si attivano con il Centro per l’Impiego) è corrisposta al/alla tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

  • 500 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa;
  • 350 euro mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

Qualora l’attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiore a 5 ore, si prevede la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

L’indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini dell’80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore all’80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di persone che percepiscono forme di sostegno al reddito (siano essi lavoratori sospesi oppure disoccupati), l’indennità di partecipazione non è dovuta in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

L’indennità di partecipazione può, comunque, essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal/dalla tirocinante.

 

Tirocini curriculari

Nel caso dei tirocini curriculari il riconoscimento della indennità è solo eventuale; in questo caso, se il soggetto ospitante decide di erogare l’indennità, la previsione deve essere esplicitamente riportata nella convenzione e nel progetto formativo individuale.

 

Tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati

Per i tirocini attivati in favore di persone disabili e soggetti svantaggiati (art. 4, legge n. 381 del 8 novembre 1991), al fine di garantire le finalità di inclusione proprie di questa tipologia di tirocinio, la convenzione di tirocinio e il progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione. Per i soggetti disabili occorre tenere conto della valutazione delle capacità e abilità residue del/della tirocinante espresse dal Comitato Tecnico Provinciale.

 

Il trattamento fiscale dell’indennità

Dal punto di vista fiscale, le somme corrisposte ai tirocinanti sono assimilabili a redditi da lavoro dipendente.
Di conseguenza, le imposte relative alle somme corrisposte ai tirocinanti si determinano seguendo le stesse regole previste per i redditi da lavoro dipendente.

Da questo principio deriva:

  • l’assoggettamento delle somme corrisposte alla ritenuta d’acconto con scaglioni e aliquote Irpef;
  • l’applicazione anche al tirocinante delle stesse detrazioni previste per i lavoratori dipendenti;
  • il versamento delle ritenute da eseguire entro il 16 del mese successivo al pagamento dell’assegno di studio (utilizzando il codice tributo 1004);
  • l’applicazione delle addizionali regionali e comunali, se dovute, con le stesse regole del lavoro dipendente;
  • la consegna al/alla tirocinante del modello CUD nei termini di legge;
  • l’inclusione dei dati nel modello 770.