Monitoraggio, controllo e disciplina sanzionatoria

Monitoraggio e controllo

La Regione Lombardia promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie. In esito all’attività di monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito web della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Ulteriori forme di monitoraggio saranno previste in conformità a quanto previsto dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e basato su dati forniti dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale (Sistan). In particolare, a seguito degli adempimenti per l’attivazione dei tirocini, potranno essere attivate forme di customer satisfaction.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi regionali e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull’accreditamento e sull’autorizzazione.

La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

 

Vigilanza ispettiva e disciplina sanzionatoria

L’attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi, in quanto l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento on the job – potrebbe presentare aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. La verifica ispettiva è quindi finalizzata a valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

In termini generali, in caso di riscontrata difformità dalle disposizioni normative o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, il personale ispettivo potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo al recupero dei premi previdenziali e al recupero dei premi assicurativi omessi. Per il dettaglio dei casi esemplificativi si rinvia alla circolare n. 8 del 18 aprile 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sono previste inoltre alcune sanzioni amministrative per l’inadempimento di ulteriori obblighi connessi con il rapporto di tirocinio:

  • l’omessa o ritardata comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego comporta a carico del soggetto ospitante una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni tirocinante interessato;
  • la mancata corresponsione dell’indennità di tirocinio comporta a carico del trasgressore una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

I nuovi indirizzi regionali, in conformità alle linee guida nazionali, hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale.

In proposito è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative:

  • ai soggetti titolati alla promozione;
  • alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
  • alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
  • alla durata massima del tirocinio;
  • al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
  • al numero o alle percentuali di assunzione di tirocinanti ospitati in precedenza;
  • alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.

Diversamente sono soggette, in una prima fase, a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:

  • inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
  • violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
  • violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

Qualora il personale ispettivo riscontri l’attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto che risulti interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale abbia ricevuto intimazione alla cessazione, si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi.

L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).