Tirocini per i cittadini stranieri

CITTADINI UE

Nel caso di straniero cittadino di un Paese dell’Unione Europea non vi è alcuna procedura particolare per l’attivazione di tirocini poiché, in quanto cittadino comunitario, è equiparato sotto questo aspetto al cittadino italiano e si applica, di conseguenza, la normativa nazionale e quella regionale di riferimento.

 

CITTADINI NON UE

La normativa nazionale rende possibile anche per i cittadini provenienti da Paesi extra-Ue usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.

La legge distingue il caso in cui il rapporto di tirocinio debba instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente residente in Italia (ad esempio con un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio) da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all’estero.

Ciascuno dei due casi è diversamente disciplinato.

Ipotesi A – Straniero regolarmente soggiornante in Italia

Se il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (ad esempio per studio, lavoro subordinato o ricongiungimento familiare), la procedura non differisce da quella utilizzata per i cittadini italiani.

Come pre-requisito essenziale per l’avvio della pratica di attivazione dello stage, è opportuno che le imprese verifichino col candidato l’effettiva sussistenza del permesso di soggiorno pienamente valido.

È possibile richiedere la proroga del permesso per motivi di studio nel caso di tirocini da avviare in prossimità della scadenza del permesso stesso.

Ipotesi B – Straniero che si trova all’estero

La possibilità per i cittadini extra-Ue che si trovano all’estero di entrare in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle “quote”, previsti da uno specifico articolo del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998 – art. 27, lett. F) e dai provvedimenti successivi che ne hanno precisato l’ambito di applicazione.

La disciplina prevede la possibilità per i cittadini stranieri residenti all’estero, inclusi inoccupati e disoccupati, di svolgere presso unità produttive del nostro Paese tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine.

La durata di questi tirocini può essere di un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, proroghe comprese.

Nello specifico, la durata massima può essere:

  • 6 mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di competenze professionali qualificate per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio conseguito nel paese di origine equivalente almeno alla qualifica professionale triennale del sistema IeFP regionale;
  • 12 mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore, un titolo di studio universitario o superiore conseguito nel Paese di origine (equivalente a quelli rilasciati dal sistema di istruzione nazionale);
  • 12 mesi per progetti di tirocinio formativo previsti all’interno di accordi commerciali od intese tra imprese, in progetti o programmi, anche internazionali, proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri.

Ai fini dell’ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro.

I progetti di tirocinio per extra-comunitari che si trovano all’estero necessitano di essere preventivamente vistati dalle Regioni, secondo la procedura e i fac-simile di modulistica determinati dalle Regioni stesse.

Al/Alla tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente determinato annualmente.

Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

Questo permesso di soggiorno (a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico sull’immigrazione) può essere convertito, a conclusione del tirocinio svolto, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il/la tirocinante con regolare contratto di lavoro.

La conversione è possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita con il Decreto Flussi.

 

La procedura vigente in Lombardia

La regione Lombardia ha stabilito per questo tipo di tirocini una procedura apposita che prevede, da parte di un nucleo di valutazione ad hoc, l’apposizione di un visto regionale obbligatorio sui progetti formativi.

Il progetto formativo e la convenzione col soggetto promotore devono essere predisposti utilizzando la modulistica standard fornita dalla Regione stessa.

La Regione Lombardia ha stabilito che i progetti debbano obbligatoriamente contenere specifici moduli finalizzati a:

  • conoscenza della lingua italiana;
  • acquisizione di competenze relative all’organizzazione, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il nucleo di valutazione formula il proprio parere ai fini dell’apposizione del visto regionale al progetto formativo di tirocinio.

Il visto regionale ha una validità di 6 mesi.

Dopo aver ottenuto il visto regionale, l’azienda può direttamente richiedere all’autorità diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza della persona il rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio/formazione, che consentirà al cittadino extra-comunitario di entrare in Italia per effettuare il tirocinio.

Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, il cittadino extra-comunitario deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura competente: per farlo deve recarsi presso uno “Sportello Amico” di Poste Italiane e inviare l’apposito “kit” di richiesta del permesso di soggiorno. Contestualmente gli viene rilasciata l’assicurata postale comprovante la presentazione della richiesta e la convocazione negli uffici della Questura centrale per definire la pratica di rilascio del permesso, previa sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.

A questo punto l’azienda può concretamente dare avvio al tirocinio.

La Questura rilascia, quindi, un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione pari alla durata del tirocinio indicata nel progetto formativo.

Questo permesso di soggiorno consente l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e all’ufficio anagrafico.

Entro 60 giorni dal termine del tirocinio, l’azienda – in collaborazione con l’ente promotore – deve redigere una relazione finale dell’esperienza di tirocinio da presentare a Regione Lombardia.

Il soggetto promotore rilascerà un’attestazione finale del percorso.

Tra gli adempimenti dell’azienda ospitante abbiamo inoltre:

  1. garantire l’effettiva attuazione di quanto previsto nella convenzione e nel progetto formativo, cooperando a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità com­petenti;
  2. provvedere alle coperture assicurative (INAIL e responsabilità civile per il/la tirocinante);
  3. garantire al/alla tirocinante idoneo vitto ed alloggio e un’adeguata indennità, secondo la regolamentazione regionale, nonché pagare le spese di viaggio nel caso di un eventuale rientro forzato del/della tirocinante nel Paese di provenienza;
  4. trasmettere le comunicazioni obbligatorie relative all’attivazione del tirocinio;
  5. garantire al/alla tirocinante tutte le tutele e relative informazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base del d.lgs. 81/2008.