Tirocini per persone disabili e soggetti svantaggiati

Questa tipologia di tirocini si rivolge a:

  • persone caratterizzate da condizioni di disabilità (art. 1, co. 1 , legge 68/99);
  • persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991;
  • richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (dpr n. 21/2015);
  • vittime di violenza e grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (d.lgs. 286/1998);
  • vittime di tratta (d.lgs. n. 24/2014).

A questa tipologia di tirocini, dato l’obiettivo di creare condizioni facilitanti, si applicano vincoli meno stringenti e disposizioni specifiche per quanto concerne la durata. Nello specifico, ad essi non si applica la durata minima di due mesi e, per quanto riguarda la durata massima:

  • per gli svantaggiati è di 12 mesi, fatto salvo l’estensione e 24 mesi nel caso di parere rilasciato da soggetto terzo competente;
  • per i disabili è di 24 mesi, fatta salva la valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale.

Inoltre, in questo ambito non si applicano i vincoli numerici parametrati sulle risorse umane presenti nell’unità produttiva, il Progetto Formativo può prevedere anche l’acquisizione di professionalità elementari e, infine, l’indennità di partecipazione non è quella predeterminata dalla normativa, ma viene stabilita nella convenzione e nel Progetto Formativo.

Per quanto riguarda la categoria dei disabili, la legge 68/99 impone alle imprese che occupano almeno 15 dipendenti di assumere una quota, variabile in funzione della dimensione dell’impresa, di persone disabili regolarmente iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio, tenuti presso il Servizio Occupazione Disabili della Provincia.

L’obbligo può essere adempiuto anche tramite la stipula di un’apposita “Convenzione di inserimento lavorativo” tra Provincia e impresa disciplinate dall’art.11 della legge 68/99; la convenzione consente una programmazione degli inserimenti e l’adozione di svariati strumenti per l’inserimento in azienda dei soggetti disabili.

Tra questi strumenti, in base alla regolamentazione che della convenzione ha dato la provincia di Milano, vi è la tipologia di tirocinio descritta sopra.

L’azienda che stipula la convenzione di inserimento lavorativo deve indicare che intende avvalersi dello strumento del tirocinio, con la segnalazione dell’ente al quale intende appoggiarsi. Ciò consentirà all’impresa di ottenere anche un effettivo “allungamento” della durata della convenzione.

Il tirocinio garantisce all’azienda, per tutta la sua durata, l’assolvimento dell’obbligo di assunzione disabili.

Al termine del tirocinio per il datore di lavoro sarà possibile, se lo desidera, consolidare il rapporto e formulare al soggetto disabile una proposta di assunzione.

Il tirocinio per soggetti disabili si rivela uno strumento particolarmente utile poiché, da un lato, consente all’azienda di effettuare inserimenti mirati e seguiti da strutture competenti; dall’altro lato, permette al soggetto disabile di inserirsi con gradualità nel contesto organizzativo dell’azienda anche grazie alla figura di supporto del tutor.

Per quanto riguarda l’inserimento di giovani laureandi o neolaureati disabili, è bene ricordare che tutti gli atenei sono dotati di apposite strutture e uffici incaricati di seguire le problematiche dei propri studenti con diversa abilità, compresi i rapporti col mondo del lavoro.

In Lombardia, inoltre, esiste un Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità (C.A.L.D.), un network inter-ateneo composto da dieci università (Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, IULM, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Bergamo , Università degli Studi di Brescia) che ha l’obiettivo di condividere le esperienze e le buone pratiche nell’ambito dell’orientamento e del sostegno agli studenti diversamente abili, creando sinergie tra Atenei tramite la promozione di programmi comuni.

Il circuito C.A.L.D., in virtù della sua ampiezza, offre maggiori opportunità per l’inserimento in tirocinio o lavorativo di giovani con disabilità; infatti, le università aderenti a C.A.L.D., attraverso il servizio “C.A.L.D. Job”, mettono in rete le offerte di tirocinio/lavoro e le disponibilità di profili: in tal modo, l’impresa richiedente può, anche contattando un solo sportello universitario, allargare la propria ricerca a tutti gli Atenei del network.

Le imprese che intendono avvalersi di questo servizio possono contattare gli Uffici per la disabilità di ciascun Ateneo. L’incontro tra domanda e offerta verrà sempre monitorato dall’Ateneo di provenienza del candidato.