Tirocini curriculari

I tirocini curriculari si configurano come esperienza formative e orientative rivolte a persone di almeno 15 anni di età iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

I tirocini curriculari sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

Rientrano nel novero dei tirocini curriculari anche:

  • quelli attivati all’interno di corsi di formazione professionale autorizzati e finanziati da Regioni e Province in ambito FSE;
  • quelli inseriti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
  • i cosiddetti “internati” di tesi (utilizzati solitamente per la stesura di tesi sperimentali nelle facoltà medico-scientifiche);
  • le esperienze legate alla realizzazione di un elaborato di fine corso (tesina in azienda, project-work etc.).

Non rientrano, invece, nei tirocini curriculari:

  • tirocini rivolti a soggetti extracomunitari non residenti o non già in condizioni di regolarità;
  • i periodi di pratica professionale e i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento di qualifiche professionali possedute dai cittadini UE;
  • i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale (es. tirocini realizzati nell’ambito di programmi comunitari per l’istruzione e la formazione);
  • borse di studio, volte a sostenere attività di studio, ricerca e specializzazione;
  • altri interventi e misure previste da norme speciali, quali ad es. i tirocini attivati dalle cooperative sociali.

 

Caratteristiche peculiari dei tirocini curriculari

  • Sono promossi dall’istituzione formativa frequentata dallo studente o da soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini.
  • Il progetto formativo dei tirocini curriculari non prevede la specificazione della figura professionale di riferimento e indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l’esperienza di tirocinio.
  • La durata è determinata dagli ordinamenti didattici del corso di studio di riferimento.
  • Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino a un massimo di cinque tirocinanti curriculari.
  • Non si applicano per i tirocini curriculari i vincoli previsti per i tirocini extracurriculari, in particolare:
    • il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
    • i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento;
    • i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
    • il vincolo, nell’ambito di un singolo tirocinio, di svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante qualora il tirocinio sia svolto presso una pubblica amministrazione.
  • I tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
  • Per quanto concerne l’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite, non è previsto per i tirocini curriculari il rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo. La valutazione e certificazione dei risultati di questo tipo di tirocini avviene (sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale) nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
  • L’indennità di partecipazione è solo eventuale e la sua corresponsione deve essere definita nella convenzione di tirocinio e nel progetto formativo individuale.