I divieti

Al/Alla tirocinante non possono essere assegnate attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Sono, inoltre, vietati progetti formativi che abbiano per oggetto l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi per le quali non può essere previsto un tirocinio (ad es. competenze referenziate a European Qualification Framework – EQF – livello 1), oppure attività riconducibili alla sfera privata.

Non si può ricorrere a tirocinanti per:

  • sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  • sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni;
  • per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione.

Ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio stesso, non devono essere in corso procedure o sospensioni di CIG (straordinaria o in deroga) per mansioni medesime a quelle del tirocinio, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Non è possibile accogliere tirocinanti il cui progetto formativo individuale preveda lo svolgimento di attività assimilabili a mansioni svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio. Questo divieto non si applica nel caso di licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e nel caso di specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale.