La durata del tirocinio

La normativa regionale lombarda prevede precise indicazioni di durata minima e massima.

Per quanto riguarda i tirocini curriculari, le durate minime e massime vengono stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

Per quanto riguarda, invece, i tirocini extracurriculari:

  • le durate minime sono:
    • due mesi per i tirocini extracurriculari, a eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per il quale la durata minima è ridotta a un mese;
    • 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;

 

  • le durate massime dei tirocini, comprensive delle eventuali proroghe, sono:
    • sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui progetto formativo individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con livello 2 e 3 dell’EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche), prorogabile fino a un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
    • dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui progetto formativo individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
    • due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.

 

In particolare, si specifica che:

  • per poter attivare, al momento della stipula, un tirocinio della durata di 12 mesi è necessario che tutte le competenze indicate nel progetto formativo individuale di partenza siano riferite a un livello EQF 4 o superiore;
  • per poter prorogare un tirocinio oltre i sei mesi di durata è necessario prevedere l’acquisizione di una o più competenze di livello EQF 4 o superiore.

Per maggiori informazioni sul sistema EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) e al collegato strumento per la certificazione delle competenze in uso in Lombardia (QRSP – Quadro regionale standard professionali), si veda l’approfondimento dedicato.

Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del progetto formativo individuale e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire, in particolare deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto a osservare.

Il quantitativo orario, comunque, non può eccedere quanto previsto dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Lo svolgimento del tirocinio in orario notturno (fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 o tra le ore 23.00 e le ore 7.00) può avvenire se prevista nell’ambito dell’accordo collettivo e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

Il/la tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.