La normativa regionale lombarda prevede precise indicazioni di durata minima e massima.
Per quanto riguarda i tirocini curriculari, le durate minime e massime vengono stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.
Per quanto riguarda, invece, i tirocini extracurriculari:
In particolare, si specifica che:
Per maggiori informazioni sul sistema EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) e al collegato strumento per la certificazione delle competenze in uso in Lombardia (QRSP – Quadro regionale standard professionali), si veda l’approfondimento dedicato.
Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del progetto formativo individuale e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire, in particolare deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto a osservare.
Il quantitativo orario, comunque, non può eccedere quanto previsto dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.
Lo svolgimento del tirocinio in orario notturno (fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 o tra le ore 23.00 e le ore 7.00) può avvenire se prevista nell’ambito dell’accordo collettivo e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.
Il/la tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.