La normativa stabilisce che per attivare un tirocinio l’azienda ospitante e il soggetto promotore devono obbligatoriamente stipulare una convenzione, cioè un accordo scritto con cui si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, che costituisce parte integrante della convenzione stessa. Senza questa convenzione non è possibile dare inizio ad attività di tirocinio.
La convenzione deve essere firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e dell’azienda ospitante.
Quando si tratta di una convenzione individuale, relativa a un singolo tirocinio, è buona norma che venga sottoscritta, per presa visione, anche dal tirocinante.
Se un soggetto promotore attiva più tirocini con una stessa azienda ospitante, è possibile sottoscrivere una convenzione-quadro unica.
Regione Lombardia ha definito uno standard minimo e inderogabile per la stesura e la stipula di convenzioni, affinché esse siano in linea con gli Indirizzi regionali.
Pertanto, ogni convenzione deve garantire i seguenti elementi minimi:
Ogni convenzione deve, inoltre, riportare la seguente dicitura:
“Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli del seguente provvedimento.”
Copia della convenzione sottoscritta dai soggetti interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante; una copia deve essere invece consegnata al/alla tirocinante.
Se il/la tirocinante è minorenne, è obbligatoria un’autorizzazione specifica del rappresentante legale del minore alla partecipazione al tirocinio.
Alla convenzione, che dunque può riguardare più tirocini, è allegato un progetto formativo per ciascun tirocinio.