Il soggetto promotore è la struttura che dà impulso al processo di tirocinio, con funzioni di progettazione, attuazione e monitoraggio, cercando di garantire il miglior incontro possibile fra gli interessi del/della tirocinante e quelli dell’azienda ospitante.
Il ruolo di soggetto promotore può essere svolto da strutture di diverso tipo che possono essere suddivise in due grandi categorie:
- enti di istruzione e formazione che promuovono e organizzano tirocini per i propri studenti e neo diplomati/laureati, sulla base di quanto previsto nella loro offerta formativa e gestiti sulla base delle loro policy organizzative interne: si tratta di istituti scolastici di secondo grado, università, scuole di alta formazione, centri di formazione professionale;
- altri tipi di enti autorizzati a realizzare tirocini, come le APL (Agenzie per il Lavoro), strutture di collocamento, centri di orientamento pubblici, a partecipazione pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la Provincia, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili etc.
Nel primo caso (enti di istruzione e formazione) un ruolo fondamentale è svolto dagli Uffici Stage, che costituiscono uno snodo strategico nel raccordo con il mondo del lavoro. Gli Uffici Stage (presenti, soprattutto, nelle università e, più in generale, negli istituti di istruzione di livello terziario, più raramente presso gli istituti scolastici di secondo grado) sono delle strutture con personale dedicato, che si occupano di assistere il/la tirocinante e l’azienda nella fase di attivazione e svolgimento dei tirocini, di gestire le pratiche necessarie alla formalizzazione (come ad esempio la convenzione e il progetto formativo) secondo la normativa vigente, garantire la qualità del progetto formativo.
Più in dettaglio, possono essere soggetti promotori di tirocinio:
- istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, istituzioni universitarie comprese le AFAM;
- istituzioni formative accreditate ai servizi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) regionale;
- Centri per l’Impiego;
- soggetti accreditati regionali ai servizi al lavoro;
- soggetti autorizzati regionali ai servizi per il lavoro, compresi gli autorizzati nazionali;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l’Impiego.
Nel caso dei tirocini che si svolgono presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale lombardo (detti anche tirocini in mobilità interregionale), i soggetti promotori abilitati sono i seguenti:
- istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, istituzioni universitarie comprese le AFAM;
- Centri per l’impiego.
La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l’indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).
I soggetti promotori del tirocinio hanno il compito di:
- stipulare con l’azienda ospitante la convenzione e il progetto formativo;
- definire un tutor che collabori con quello dell’azienda per le attività di organizzazione e monitoraggio del tirocinio;
- svolgere eventuale attività di pre-selezione degli aspiranti tirocinanti, d’intesa con l’azienda ospitante;
- rilasciare, al termine del tirocinio, un’attestazione di svolgimento del tirocinio, oltre a un attestato di competenze acquisite (con riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali);
- aggiornare, se disponibile, il libretto formativo del cittadino, a condizione che il/la tirocinante abbia partecipato ad almeno il 70% della durata del tirocinio;
- effettuare, su delega dell’azienda ospitante, le comunicazioni al Centro per l’Impiego competente (COB), obbligatorie in caso di tirocini extracurriculari;
- collaborare con il soggetto ospitante del tirocinio per la stesura del dossier individuale e dell’attestazione finale del tirocinio.
LE COPERTURE ASSICURATIVE
Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, ha l’obbligo di assicurare il/la tirocinante presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal/dalla tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede in cui ha luogo il tirocinio.
A questo scopo, è particolarmente importante che l’azienda comunichi con precisione al soggetto promotore le eventuali trasferte e missioni fuori sede previste per il/la tirocinante nell’attuazione del progetto formativo.
I dati sulle coperture assicurative devono essere riportati nel progetto formativo.