L’azienda ospitante

L’azienda ospitante è rappresentata dall’organizzazione pubblica o privata, persona fisica o giuridica, che accoglie al suo interno il/la tirocinante e lo/la accompagna lungo tutto il percorso di tirocinio.

Generalmente, le imprese individuano al loro interno un referente incaricato di avviare e gestire i tirocini, di conoscere e organizzare le opportunità presenti nel territorio di riferimento.

Attraverso la stipula di una convenzione con il soggetto promotore l’azienda ospitante si impegna anche a:

  • assicurare che il tirocinio costituisca per il/la tirocinante un’esperienza formativa e orientativa, garantendo il supporto e l’assistenza necessari al buon esito del percorso;
  • fare in modo che si realizzi quanto definito dal progetto formativo individuale;
  • garantire la costante presenza di un tutor aziendale che collabora con il tutor del soggetto promotore per una buona riuscita del tirocinio;
  • applicare anche ai tirocini la normativa sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • nel caso di tirocinio di tipo extracurriculare, effettuare le comunicazioni on-line obbligatorie (COB) per instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del tirocinio.

Inoltre, per poter attivare validamente un percorso di tirocinio, il soggetto ospitante deve essere in regola:

  • con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • con la normativa sui disabili (Legge n. 68/1999 e successive modifiche).

L’azienda ospitante deve anche sapere che:

  • ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio stesso, non devono essere in corso procedure o sospensioni di CIG (straordinaria o in deroga) per mansioni medesime a quelle del tirocinio, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
  • non può accogliere tirocinanti il cui progetto formativo individuale preveda lo svolgimento di attività assimilabili a mansioni svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio. Questa clausola non si applica nel caso di licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e nel caso di specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale.

 

COSA SIGNIFICA PER L’AZIENDA ESSERE IN REGOLA CON LA NORMATIVA SUI DISABILI?

La legge n. 68 del 12 marzo del 1999 impone ai datori di lavoro di avere alle proprie di pendenze una quota di persone disabili sulla base delle seguenti percentuali:

  • 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti.

Per essere in regola con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, l’azienda può assumere direttamente i lavoratori disabili oppure utilizzare quegli strumenti alternativi che la legge mette a disposizione.
Nello specifico, l’azienda potrà:

  • sottoscrivere una convenzione che dilazioni nel tempo l’inserimento nel proprio organico dei lavoratori disabili (art. 11, legge n. 68/99);
  • sottoscrivere un accordo in base al quale affidare una commessa di lavoro a una cooperativa sociale di tipo B presso la quale viene inserito il lavoratore disabile (art. 14 d.lgs. 276/03);
  • a fronte di specifiche situazioni aziendali che rendono difficoltoso l’inserimento del lavoratore disabile, chiedere un esonero oneroso dall’effettuare l’assunzione.

Al fine di coprire la quota percentuale di lavoratori disabili, detti strumenti potranno essere utilizzati sia individualmente che congiuntamente.