Quando sono obbligatorie?
L’azienda ospitante è tenuta alle comunicazioni obbligatorie di avvio e proroga nei casi di tirocinio extracurriculare.
Le comunicazioni devono essere inviate mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle normative vigenti, e sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni Regionali del Lavoro e delle Direzioni Territoriali del Lavoro, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’assicurazione e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e di altre forme previdenziali sostitutive.
Nel caso in cui l’azienda ospitante abbia più sedi territoriali, tali comunicazioni possono essere accentrate presso il Servizio Informatico dell’ambito territoriale dove ha sede legale l’azienda (art. 2, comma 5-ter, decreto legge numero 76/2013).
Al soggetto ospitante è data la facoltà di delegare l’effettuazione di tali comunicazioni al soggetto promotore.
Sono quindi soggetti all’obbligo di comunicazione:
Quando non sono obbligatorie?
Non sono soggetti a comunicazione obbligatoria i tirocini di tipo curriculare, cioè le esperienze di permanenza in azienda previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione superiore, la cui finalità è di affinare il processo di apprendimento e di formazione.
Rientrano nei tirocini non sottoposti a obbligo di comunicazione:
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva anche i periodi di pratica professionale regolarmente comunicati ai rispettivi ordini.
Per approfondimenti si veda la Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 febbraio 2007, prot. nr. 0004746